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Rinnovabili, semplificazioni per gli impianti FER nel D.L. Aiuti

16/05/2022

Ok agli aiuti alle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulle coperture delle proprie strutture produttive.

Lo prevede l'articolo 8 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 – Decreto Aiuti – pubblicato sulla GU di ieri. Il provvedimento – in allegato - è in vigore da oggi 18 maggio e sarà presentato ai due rami del Parlamento per la conversione in legge.

“Nell’applicazione degli «Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta”, recita il comma 1 dell'art. 8.

La disposizione si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’efficacia di questo articolo 8 è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI FER ELETTRICHE. Il precedente articolo 7 del Decreto Aiuti introduce una semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili:

1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c -bis ), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 14 -quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata.

3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l’adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI FER. Segnaliamo anche l'articolo 6 recante “Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”:

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20:

1) al comma 4:

1.1) dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell’esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;

1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;

2) al comma 8, dopo la lettera c -ter ) è aggiunta la seguente:

«c -quater ) fatto salvo quanto previsto alle lettere a) , b) , c) , c -bis ) e c -ter ), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

b) all’articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 -bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificitĂ  delle caratteristiche dei diversi territori.

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