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“Superammortamento” e “iperammortamento”: i chiarimenti

20/06/2017

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.4 del 30 marzo 2017, recante: “Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”. Forniti quindi importanti chiarimenti in materia di “super ammortamento” e “iper ammortamento”, alla luce delle ultime novità introdotte dalla legge di bilancio 2017.
 
Si ricorda che la legge di stabilità 2016 ha introdotto, per gli acquisti di “beni materiali strumentali nuovi” effettuati entro il 31 dicembre 2016, la disciplina del c.d. “superammortamento”, consistente nella possibilità per l’imprenditore e il lavoratore autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40%, ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La predetta disciplina di favore è stata prorogata, tranne che per taluni beni, dalla legge di bilancio 2017, in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017.
 
La citata legge di bilancio 2017 ha introdotto anche la possibilità, per i soli titolari di reddito d’impresa, di maggiorare il costo di acquisizione in misura “rafforzata” per:
• gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0” (elencati nell’allegato A alla legge di bilancio 2017), per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150% del costo di acquisizione (c.d. “iper ammortamento”);
• gli investimenti in determinati beni immateriali strumentali effettuati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, da soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento (elencati nell’allegato B alla legge di bilancio 2017), per i quali viene riconosciuta una
maggiorazione del 40% del costo di acquisizione (c.d. “maggiorazione relativa ai beni immateriali”).
 
I contribuenti, che effettuano investimenti in beni che non hanno le peculiari caratteristiche per godere dell’ “iper ammortamento”, possono fruire del “super ammortamento”. 
 
Proroga della maggiorazione relativa al super ammortamento
La legge di bilancio 2017 estende l’operatività del super ammortamento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017 oppure entro il 30 giugno 2018 al ricorrere di determinati requisiti, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore.
 
Soggetti interessati
Possono beneficiare della disciplina in esame:
• i titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano);
• gli esercenti arti e professioni;
• le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
• gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;
• le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio”;
• le imprese minori che applicano il c.d. “regime di cassa”, in quanto, per tali soggetti, la legge di bilancio 2017, relativamente all’ammortamento e ad altri componenti di reddito che mal si conciliano con il criterio di cassa, ha comunque mantenuto il criterio di competenza. 
Sono esclusi coloro che applicano il c.d. “regime forfetario”.
 
Investimenti
In relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il beneficio spetta, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, la maggiorazione spetta solo all’utilizzatore e non anche al concedente. L’agevolazione non viene meno nell’ipotesi in cui il bene oggetto dell’investimento, per il quale si sia fruito del beneficio, formi successivamente oggetto di un contratto di sale and lease back, in cui una parte cede un bene in proprietà a una società finanziaria, da cui ottiene poi il godimento del bene stesso in leasing e la possibilità di poterlo riscattare in futuro, poiché, in tal caso, l’agevolazione continuerà a essere fruita, sotto forma di maggiorazione del costo originario di acquisizione, secondo la dinamica temporale inizialmente determinata, a nulla rilevando il sopravvenuto contratto di leasing. Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio e, pertanto, per tali beni, la maggiorazione potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante. I beni di investimento agevolabili sono solo quelli che si caratterizzano per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione e, quindi, tali beni devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
 
Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in esame siano strumentali e inerenti alla propria attività e, in tal caso, egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di
ammortamento. Tuttavia, ai fini della deducibilità fiscale dell’ammortamento e del super ammortamento relativo al bene concesso in comodato, il comodante dovrà dimostrare di trarre, comunque, delle utilità dalla stipula del contratto in questione. E’
agevolabile, in capo all’acquirente, anche il bene esposto in show room e utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il
requisito della novità. Con riferimento, poi, ai beni complessi, alla cui realizzazione abbiano concorso anche beni usati, il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Nel caso di spese sostenute per migliorie realizzate su beni non di proprietà dell’impresa, quali ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato, secondo i principi contabili, le stesse sono capitalizzabili e iscrivibili nella voce “Immobilizzazioni materiali”, se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità e autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall’utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità di utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono. Queste spese possono, quindi, fruire della maggiorazione del 40% in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi.
 
Iperammortamento
Misura fiscale che consente alle imprese di beneficiare di un ammortamento maggiorato al 250% del costo di acquisto di nuovi beni strumentali che rientrano nell’elenco dei beni agevolabili dal piano Industria 4.0.
 
Soggetti interessati
Il beneficio dell’iper ammortamento riguarda soltanto i titolari di reddito d’impresa.
 
Investimenti
Tale ammortamento, come il super, spetta ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. I beni agevolabili sono quelli elencati nel citato allegato A alla legge di bilancio 2017 e sono raggruppabili in tre
categorie:
• beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
• sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
• dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».
 
Sono, invece, esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:
• beni materiali strumentali per i quali il D.M. del 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 %;
• fabbricati e costruzioni;
• i particolari beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016.

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