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DL Cura Italia, norme per gli addetti ai lavori elettrici

20/03/2020

Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico”: è il titolo dell'articolo 45 del decreto legge “Cura Italia”, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 17 marzo.
 
Il comma 1 del suddetto art. 45 dispone che, “Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico”.
 
Il comma 2 stabilisce che “Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
 
Misure per gli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche
 
L’articolo 82 reca le seguenti misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche:
 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue.
 
2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi
 
3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza
 
4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali.
 
5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
 
6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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