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Bando illuminazione pubblica efficiente, illegittimo limitare l'accesso ai soli Comuni

11/09/2017

Con deliberazione n. 5737 del 24 ottobre 2016, avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020: Asse IV.4.c.1.2 – Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati”, pubblicata sul B.U.R. L. – Serie Ordinaria n. 44, del 31 ottobre 2016, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato l’iniziativa denominata “Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati”, finalizzata alla “erogazione di sovvenzioni per interventi sui sistemi di pubblica illuminazione per conseguire una effettiva contrazione dei consumi e dei costi gestionali e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso consentendo, contestualmente, la diffusione di servizi tecnologici integrati, come telecomunicazioni, sistemi di sicurezza, sistemi di telecontrollo, gestione e acquisizione dati e diffusione di informazioni, atti a promuovere l’ottimizzazione e l’innovazione dei servizi pubblici in ambito urbano” (Allegato A alla d.g.r. n. 5737/2016).
 
L’iniziativa costituisce attuazione della misura prevista dal POR – FESR 2014-2020 (Asse IV) volta a sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio, nel cui ambito è stata individuata la specifica azione volta alla “adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)” (azione IV.4.c.1.2).
 
Con la DGR 5737/2016 la Regione ha riservato la partecipazione alla procedura per l’assegnazione dei contributi esclusivamente “ai Comuni lombardi anche in forma associata o aggregata”, prevedendo, altresì, la “possibilità di individuare quale beneficiario l’aggiudicatario individuato tramite selezione pubblica nell’ambito di un Partenariato Pubblico Privato”.
Con successivo decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse del 10 novembre 2016, n. 11432, pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Ordinaria n. 46 del 16 novembre 2016, recante “POR FESR 2014-2020: Asse IV, IV.4.C.1.2 – Approvazione del bando destinato ad interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati”, la Regione Lombardia ha approvato il bando per la presentazione delle domande di contributo secondo le modalità previste nel POR FESR 2014-2020. Nel confermare quali esclusivi beneficiari i Comuni lombardi, l’art. 4 del bando ha previsto che le domande presentate “devono riguardare esclusivamente impianti di illuminazione pubblica di proprietà del comune richiedente ovvero acquisiti attraverso l’avvio della procedura di riscatto e la immissione in possesso prima della presentazione della domanda di partecipazione”.
Il bando ha previsto altresì che i Comuni assegnatari dei contributi possano chiedere, successivamente alla concessione del finanziamento, che il beneficiario, ovvero il soggetto cui viene materialmente erogato il contributo, sia il partner privato che realizza l’intervento, che dovrà essere individuato con gara e che dovrà stipulare un Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica.
 
TAR: ILLEGITTIMO LIMITARE L'ACCESSO AL BANDO AI SOLI COMUNI. Accogliendo il ricorso presentato dalla società Enel Sole, il Tar Lombardia ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui limitano l’accesso alla procedura in questione ai soli Comuni, proprietari di impianti di illuminazione o immessi nel relativo possesso, a seguito di avvio del riscatto.
Sotto il profilo fattuale il Tar Milano rileva che attualmente la proprietà degli impianti di illuminazione è sia pubblica (comunale) sia privata. “Ciò posto, gli atti impugnati sono volti ad attuare una misura destinata a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati. Tenuto conto della finalità dell’operazione e del diversificato assetto proprietario dei sistemi di illuminazione, i beneficiari dei finanziamenti dovrebbero essere (naturalmente) i proprietari/gestori dei sistemi stessi. La Regione invece ha limitato la partecipazione ai soli Comuni, ponendo quale requisito di ammissibilità della domanda la proprietà comunale dell’impianto (attuale o futura, ma già avviata, tramite l’inizio della procedura di riscatto e l’immissione del possesso). Tale limitazione dei soggetti beneficiari – tenuto conto della attuale situazione di fatto degli impianti di illuminazione - non trova giustificazione in relazione alla finalità dell’intervento”, osserva il Tar Lombardia. “Va rilevato infatti che gli atti impugnati non sono volti a regolare in termini generali la disciplina del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica (sotto il profilo dell’assetto proprietario degli impianti e della gestione del servizio), bensì a realizzare iniziative di risparmio energetico da parte della rete di illuminazione pubblica. Sotto tale profilo le argomentazioni della Regione che evidenziano una tendenza del legislatore ad inibire agli enti locali la cessione della proprietà degli impianti e delle reti appaiono non pertinenti rispetto allo specifico caso di specie.”
 
Secondo il Tribunale amministrativo regionale lombardo “la limitazione dei soggetti beneficiari ai soli Comuni non risulta ragionevole e coerente con la finalità dell’intervento. Le ragioni di tale previsione, peraltro, non sono esplicitate né nella DGR 5737/2016 né nel decreto di approvazione del bando. All’irragionevolezza della previsione dei soggetti beneficiari nonché del requisito della necessaria titolarità dell’impianto da parte del Comune richiedente si accompagnano ulteriori profili di contraddizione intrinseca delle previsioni del bando, che rendono ancora più incomprensibili sia la condizione posta ai fini dell’ammissibilità della domanda e sia la limitazione dei soggetti beneficiari”. Infatti, “l’art. 4 del bando consente che il beneficiario finale del contributo sia il partner privato individuato con gara pubblica che realizzi l’intervento e sottoscriva il contratto di rendimento energetico o prestazione energetica. Tale disposizione dimostra come nella stessa architettura del bando non vi sia una preclusione ad un finanziamento diretto del privato. Si badi che ai fini del raggiungimento dello specifico obiettivo della misura non può assumere rilievo dirimente la circostanza che tale soggetto sia scelto (ex post, ovvero dopo la concessione del beneficio economico) tramite gara, rispetto alla circostanza (quale dato della realtà attuale del sistema di illuminazione pubblica) della preesistente proprietà dell’impianto da parte di un soggetto privato, quale è Enel Sole srl. Non si comprende quindi il rapporto logico tra la regola (beneficiari solo i Comuni) e l’eccezione (possibilità di finanziamento diretto anche a soggetto privato)”.
 
Il Tar Lombardia aggiunge che “il bando prevede, in alternativa alla proprietà comunale dell’impianto, la relativa acquisizione attraverso l’avvio della procedura di riscatto e la immissione in possesso prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura. L’imposizione di tale requisito ai fini dell’ammissibilità della domanda e non quale condizione per l’erogazione del contributo rischia di determinare l’inutilità dell’avvio della procedura di riscatto qualora il Comune non rientri, all’esito della procedura, tra i beneficiari del contributo”.

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