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Speciale Regolamento CPR, cosa cambia per i distributori e installatori?

20/06/2017

Con l’introduzione del Regolamento CPR il prossimo 1° luglio, si entrerà in una nuova era per il mondo dei cavi e dei materiali da costruzione che renderà obbligatoria per tutti i cavi immessi sul mercato europeo la marcatura CE e la Dichiarazione di Performance. Aice - Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici - ha pertanto pubblicato una guida al nuovo Regolamento (disponibile per il download in calce all’articolo) allo scopo di informare tutti gli attori della filiera - dai distributori agli installatori - che quotidianamente trattano cavi elettrici per energia e trasmissione dati.
 
Obblighi introdotti
Il Regolamento CPR stabilisce i requisiti base e le caratteristiche essenziali armonizzate che tutti i prodotti progettati per essere installati in modo permanente nelle opere di ingegneria civile (abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, metropolitane…) devono garantire per l’ambito di applicazione. 
Nello specifico sono introdotti obbligatoriamente:
 
Marcatura CE: è la dichiarazione obbligatoria, rilasciata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell’Unione europea, che dimostra come il prodotto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive applicabili.
 
Dichiarazione di Prestazione (DoP): è il documento rilasciato dal fabbricante contenente tutte le informazioni previste dall’Allegato III del Regolamento CPR e quindi:
- l’identificazione del fabbricante e del prodotto, 
- l’uso destinato, 
- le prestazioni del cavo in relazione alle sue caratteristiche essenziali (AVCP, prestazioni dichiarate e relative norme),
- il numero identificativo dell’Organismo Notificato, la data, il timbro e la firma del produttore.
 
Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP): l’appartenenza ad una determinata classe e la costanza delle prestazioni, dovranno essere controllate e certificate da Organismi Notificati (i cosiddetti Notified Bodies) indipendenti (es. IMQ).
 
Marcatura dei cavi
Tutti i cavi, come previsto dalla norma EN 50575 e come si legge nella guida Aice, devono essere obbligatoriamente marcati con:
- una identificazione di origine composta dal nome del produttore o del suo marchio di fabbrica o (se protetto legalmente) dal numero distintivo;
- la descrizione del prodotto o la sigla di designazione;
- la classe di reazione al fuoco: i cavi sono classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca, identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti. 
 
Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:
• a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3 
• s = opacità dei fumi. Varia da s1a a s3
• d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2. 
 
Marcature facoltative
Inoltre i cavi possono anche essere marcati con i seguenti elementi:
• informazione richiesta da altre norme relative al prodotto;
• anno di produzione;
• marchi di certificazione volontaria;
• informazioni aggiuntive a discrezione del produttore, sempre che non siano in conflitto con altre marcature obbligatorie.
 
Scopi e vantaggi del Regolamento
Scopo del Regolamento è di garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell’Unione Europea adottando un linguaggio tecnico univoco.
I vantaggi che ne derivano sono diversi:
- maggiore chiarezza e tracciabilità dei prodotti – le informazioni indicate sui prodotti da costruzione in relazione alle loro performance sono garantite da una precisa documentazione che accompagna il prodotto;
- maggior sicurezza e affidabilità – i nuovi prodotti sono basati su nuove prove di comportamento al fuoco in grado di rispondere a standard di sicurezza e affidabilità aumentati rispetto al passato;
- maggior qualità dei prodotti – meno prodotti contraffatti e fuori normativa al fine di limitare al minimo i rischi per persone e beni riducendo la pericolosità degli incendi.
 
Dal punto di vista della distribuzione: rotazione di magazzino e continuità di servizio al cliente
L’entrata in vigore del Regolamento ha comportato una revisione completa del volume totale del venduto nel settore dei cavi. Conseguente inevitabili anche per quanto riguarda la rotazione di magazzino - vista la necessità di esaurire le scorte non rispondenti alla normativa entro luglio - e la continuità di servizio al cliente.
 
Nuovi tipi di cavo idonei all’installazione, da utilizzare in diversi impieghi, legati alla nuova classificazione degli ambienti redatta dai Vigili del Fuoco sono già disponibili per i professionisti e andranno progressivamente a sostituire in maniera definitiva i cavi precedentemente utilizzati. Tutto questo, per i distributori, ha creato un aumento considerevole dei codici da gestire e un incremento del numero di tipologie da stoccare a magazzino.
 
Cosa cambia per gli installatori
La norma CEI 64-8 V4 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua”, in vigore dal 1° giugno 2017, indirizza in modo unico e univoco progettisti e installatori all’impiego dei nuovi cavi e, il non seguire le indicazioni, porterà a sanzioni.
La Norma è destinata a sostituire e/o integrare gli articoli 527.1 “Precauzioni da prendere all’interno di un ambiente chiuso”, 751.04.2.8 “Requisiti delle condutture per evitare la propagazione dell’incendio” e 751.04.3 “Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di cui in 751.03.2” della Norma CEI 64-8:2012, con validità in parallelo fino al 31 dicembre 2017.
Questo significa che gli installatori e progettisti potranno concludere i lavori già pianificati con data certa ed avviati entro il 30 giugno 2017 utilizzando cavi conformi alle norme tecniche antecedenti all’entrata in vigore del Regolamento , mentre per i lavori avviati dal 1 luglio saranno indirizzati sui nuovi cavi.

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